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COME FARE PER

Comunicazione di Ospitalità - Assunzione - Cessione di Immobile a favore di Cittadino Straniero (Art. 7 D. L.Vo 286/98)

Come Fare:

Ai sensi dell’art. 7 del TUI (Testo Unico Immigrazione – D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni), chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza(*).

La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.

La comunicazione scritta deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.

N.B.: Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio "Alloggiati Web"


Dove Rivolgersi:
Ufficio Polizia Locale (vedi dettaglio e orario di apertura)

Documenti allegati:
File pdfMODULO DINAMICO - CESSIONE DI FABBRICATO E OSPITALITA' STRANIERO (29,44 KB)