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NOTIFICA SANITARIA ALS PER GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA) - INFORMAZIONI E MODULISTICA
Con la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 21-1278 del 23.12.2010 la Regione Piemonte ha recepito l’Accordo Stato Regioni n. 59/CSR del 29/04/2010,
in particolare definendo le procedure di notifica alle ASL delle imprese alimentari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti disposizioni si applicano agli operatori del settore alimentare (OSA):
a)
che trattano prodotti non di origine animale soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004;
b)
che trattano prodotti di origine animale esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 ma soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004;
c
) soggetti a riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004.
Operatore del settore alimentare (OSA)
è la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo; si intende per impresa alimentare ogni soggetto, pubblico o privato, che svolge una
qualsiasi delle attività commesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.
DEFINIZIONI
Ai fini delle presenti indicazioni operative valgono tutte le definizioni contenute nei Regolamenti comunitari 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 625/2017, 2073/2005, 2074/2005 e s.m.i., nonché quelle contenute nei vigenti Accordi Stato-Regioni riportanti indicazioni applicative dei Regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/04 e n. 882/04. E’ opportuno specificare che per “produzione primaria” si intendono tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione; sono inoltre incluse la caccia, la pesca e la
raccolta di prodotti selvatici. Per “prodotto primario” valgono le definizioni e le specifiche indicate al punto 1 dell’Accordo Stato-Regioni del 29/04/2010, relativo alle Linee guida applicative del Reg. (CE) n. 852/2004.
Per “consumatore finale” si intende il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare (Reg. (CE) n. 178/2002).
Per stabilimento si intende ogni unità di un’impresa del settore alimentare.
OBBLIGO DI NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REG. (CE) N. 852/2004 AI FINI DELLA REGISTRAZIONE
Il Regolamento (CE) n. 852/2004, all’art. 6, comma 2, pone l’obbligo per gli operatori del settore alimentare (OSA) di notificare, ai fini della registrazione,
ogni stabilimento posto sotto il proprio controllo, che esegua una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti (compresa la vendita/somministrazione)
, per consentire all’autorità competente di conoscerne localizzazione e tipologia di attività, ai fini dell’organizzazione dei controlli ufficiali previsti dal Regolamento (CE) n. 882/2004.
COME COMUNICARE LA NOTIFICA SANITARIA ALL'ASL
Il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 07/09/2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, in attuazione dell’art. 38, comma 3, del Decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6.8.2008, n. 133”, ha stabilito che:
1. lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) é individuato quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi; i SUAP possono essere gestiti da Comuni singoli, associati o dalle CCIAA delegate dai Comuni;
2. le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli allegati, devono essere presentati in modalità telematica al SUAP, che diventa l’interfaccia tra il richiedente e la Pubblica Amministrazione e trasferisce, per via telematica, la segnalazione certificata di inizio attività alle amministrazioni interessate, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e trasmissione anche di eventuali richieste aggiuntive.
Per trasmissione in via telematica si intende tramite posta elettronica certificata (PEC) o altre modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati, come previsto nell’allegato tecnico al DPR 160/2010.
Il SUAP verifica la completezza formale della documentazione presentata, in caso contrario provvede a respingerla.
La comunicazione deve avvenire per:
- Avvio dell'attività
- Subingresso
- Modifica della tipologia di attività
- Cessazzione o spensione temporanea dell'attività
CLICCA QUI DI SEGUTO PER INFO ASL TO3:
https://www.aslto3.piemonte.it/servizi/prevenzione/igiene-degli-alimenti-sian/
ALLEGATO A - MODELLO PER LA NOTIFICA SANITARIA
ALLEGATO B - INDICAZIONI OPERATIVE E INFORMAZIONI SULLA NOTIFICA SANITARIA
ALLEGATO C - IMPORTI DOVUTI ALLA ASL PER LA NOTIFICA SANITARIA
ALLEGATO D - COPIA BOLLETTINO POSTALE PER PAGAMENTO ALL'ASL TO3
Documenti allegati:
ALLEGATO A - MODELLO PER LA NOTIFICA SANITARIA
Pubblicato il 19/05/2022(156,57 KB)
ALLEGATO B - INDICAZIONI OPERATIVE E INFORMAZIONI SULLA NOTIFICA SANITARIA
Pubblicato il 19/05/2022(180,96 KB)
ALLEGATO C - IMPORTI DOVUTI ALLA ASL PER LA NOTIFICA SANITARIA
Pubblicato il 19/05/2022(8,39 KB)
ALLEGATO D - COPIA BOLLETTINO POSTALE PER PAGAMENTO ALL'ASL TO3
Pubblicato il 19/05/2022(26,92 KB)
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