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Rendiconto proventi violazioni codice della strada art. 142 comma 14 quater dlgs 285/1992

L’articolo 142, comma 12 quater, del Dlgs 285/1992 obbliga tutti gli enti locali (Comuni, Unioni di comuni, Province e Città metropolitane) a rendicontare, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, i proventi relativi alle violazioni del Codice della strada dell’esercizio precedente. Inoltre, in base alle modifiche apportate dal Dl 121/2021, ogni ente locale è tenuto a pubblicare la relazione sui proventi in una sezione del proprio portale istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione e dal 1° luglio 2022 anche il ministero dell’Interno è obbligato a pubblicare le relazioni pervenute dagli enti interessati in un’ apposita sezione del proprio sito internet.

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