SPETTACOLI E/O INTRATTENIMENTI(art. 68 TULPS)Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) o ufficio analogo. Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.SPETTACOLI E/O INTRATTENIMENTI(art. 69 TULPS)Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata (SCIA) di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) o ufficio analogo.COME EFFETTUARE LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI/COMUNICAZIONESUAP VILLARBASSE, accedendo al seguente link e compilando la relativa richiesta:https://www.impresainungiorno.gov.it/comune?codCatastale=M002-------------------------------------------------------------------------------------------------SOGGETTI COINVOLTI1] COMUNE DI VILLARBASSEE' competenza dell'ente proprietario dei luoghi pubblici ricevere la richiesta di occupazione suolo pubblico e/o la richiesta di chiusura di strade o piazze per lo svolgimento della manifestazione. Gli uffici di Polizia Locale e Tecnico sono preposti alla valutazione delle richieste pervenute, ad adottare i provvedimenti amministrativi relativi (autorizzazioni, ordinanze, etc.) e, laddove necessario, rilasciare indicazioni prescrittive ai promotori della manifestione (integrative e non in contrasto con quelle eventualmente rilasciate dal Questore). Sede: Piazza del Municipio n. 1 - 10090 VILLARBASSEPEC Invio modulistica: comune.villarbasse.to@legalmail.itMAIL Invio modulistica: protocollo@comune.villarbasse.to.itSUAP Villarbasse:https://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=M0022] PROMOTORIE' compito dei promotori informare la Questura e il Comune dell'organizzazione della manifestazione. E' competenza dei promotori quella di garantire una corretta organizzazione della manifestazione, la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, con l'impiego di operatori (steward) abilitati, addetti anticendio e addetti al primo soccorso.-------------------------------------------------------------------------------------------------PRESCRIZIONI NAZIONALIE' richiesto ai promotori e responsabili della manifestazione l'obbligo di assicurare un adeguato servizio di SAFETY E SECURITY e di predisporre un piano relativo e di applicarlo adeguatamente a quanto stabilito nelo stesso. E' fatto obbligo di trasmettere una copia del piano al Comune e la tabella di rischio dell'evento al Comune e al servizio regionale piemontese del 118.PRESCRIZIONI LOCALIE' richiesto agli organizzatori delle manifestazioni di far pervenire, al Comune, le domande almeno 30 giorni prima dell'evento.-------------------------------------------------------------------------------------------------MODULISTICARichiesta al Comune occupazione suolo/chiusure stradeclicca sul seguente link:https://www.comune.villarbasse.to.it/Menu?IDVoceMenu=275259Per la modulistica obbligatoria, vedi in basso l'elenco e gli allegati-------------------------------------------------------------------------------------------------TEMPISTICHE TEMPISTICHE DEGLI EVENTILe attività di trattenimento e spettacolo possono essere svolte:1. in forma permanente, in luoghi normalmente al chiuso, a ciò espressamente destinati, come i locali di intrattenimento e svago, ad es, i teatri e i cinema, le discoteche, che offrono sistematicamente, oltre al pubblico spettacolo in se', anche la somministrazione di alimenti e bevande ai clienti;2. in forma temporanea, quasi sempre in luoghi estemporaneamente utilizzati per pubblico spettacolo, come vie o piazze (si pensi, ad esempio, ai grandi concerti nelle piazze principali delle città).GLI EVENTI IN LUOGO PUBBLICOI trattenimenti o spettacoli da svolgere in luogo pubblico o esposto al pubblico, definiti anche "pubblici spettacoli", sono riconducibili all’art. 68 del R.D. 773/1931 (meglio noto come T.U.L.P.S.- Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza).STRUTTURE E AGIBILITA'Per la realizzazione di trattenimenti o spettacoli servono quasi sempre strutture ed attrezzature di vario genere; strutture ed attrezzature possono essere fisse, come nel caso dei teatri o dei cinema, oppure mobili, come nel caso di spettacoli in luoghi usati estemporaneamentecome (si pensi a tendoni, impianti elettrici e di amplificazione, pedane, palchi e così via.
Tutte le strutture ed attrezzature, fisse o mobili, devono essere correttamente predisposte e presidiate per garantire l'incolumità di chi esegue il pubblico spettacolo, ma anche di chi vi assiste o partecipa.
L’art. 80 T.U.L.P.S. dispone che: “L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”. La norma, tuttora attuale, subordina l’effettuazione di trattenimenti e spettacoli al preventivo ottenimento della dichiarazione di agibilità dei locali/luoghi di pubblico spettacolo, cioè di quel documento che attesta le condizioni di solidità, sicurezza ed igiene di locali ed impianti.Tale documento è rilasciato dal SUAP, previo parere su progetto emesso da un’apposita Commissione di Vigilanza pubblico spettacolo e, nei casi più complessi, anche previo sopralluogo della Commissione, da effettuarsi solo quando i locali/luoghi siano completamente approntati con impianti ed attrezzature.L’agibilità si può riferire tanto a locali/luoghi stabilmente deputati a trattenimenti e spettacoli sia a locali/luoghi estemporaneamente utilizzati per pubblico spettacolo, come sedi di circoli privati oppure vie o piazze.L’agibilità non è necessaria in caso di ripetitività di un pubblico spettacolo, che si svolga utilizzando le stesse strutture e attrezzature già oggetto di precedente dichiarazione di agibilità, rilasciata da non oltre due anni, come accade sovente nelle sagre, fiere e altre manifestazioni temporanee a cadenza annuale o periodica. In questi casi è sufficiente una certificazione di tecnico abilitato che le strutture, gli impianti, i presidi antincendio ed i materiali certificati a fini antincendio sono stati reinstallati conformemente al progetto approvato in precedenza e sono stati regolarmente montati e verificati.COS'E' LA COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO?
E' una commissione tecnica che verifica che il pubblico possa assistere agli spettacoli e/o partecipare agli intrattenimenti in condizioni di sicurezza.Essa svolge i seguenti compiti:a) esprime il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o sui progetti di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie, sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico, prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;e) controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.CAPIENZA COMPLESSIVA DEI LOCALI/LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO
La capienza complessiva dei locali/luoghi di pubblico spettacolo condiziona la procedura di rilascio della dichiarazione di agibilità, da parte del SUAP.SOTTO LE 200 PERSONE
Il Ministero dell'Interno, con risoluzione n.03605 del 27 settembre 2002, ha precisato che:• per capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati;• dal computo è escluso il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne;• per gli allestimenti temporanei con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone la relazione tecnica può ritenersi valida per i due anni successivi.Nel caso dei locali/luoghi di pubblico spettacolo con capienza inferiore o pari a 200 persone, il Ministero dell'Interno, con risoluzioni P407/4109sott.37 del 7 maggio 2002 e n.03605 del 27 settembre 2002, ha precisato che:1. il rilascio della dichiarazione di agibilità è preceduto dall’espressione del parere su progetto da parte della Commissione di vigilanza;2. le verifiche e gli accertamenti ad opera realizzata sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali, dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con il decreto ministeriale 19 agosto 1996 (G.U. 12 settembre 1996, n.214). Pertanto la Commissione non effettua alcun sopralluogo ad opera realizzata.
Ai sensi dell'art. 141, comma 2 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. (RD 635/1940) per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone anche il parere su progetto, oltre alle verifiche ed accertamenti ad opera realizzata, è sostituibile da una relazione tecnica (asseverazione) di un professionista abilitato. La verifica di solidità, sicurezza ed igiene di locali ed impianti. viene così semplificata, perchè il rilascio della dichiarazione di agibilità non è sottoposto a domanda, ma a SCIA.
Se lo spettacolo si attua con specifiche attrezzature, ovvero l’area di sosta delle persone è delimitata da transenne o pareti poste a contenimento del pubblico, l’intervento della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è sempre obbligatorio, sia che si tratti di aree aperte con strutture per l’accoglimento del pubblico, sia che si tratti di aree chiuse.SOPRA LE 200 PERSONENel caso dei locali/luoghi di pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 persone, sia il parere su progetto che le verifiche e gli accertamenti ad opera realizzata restano demandati alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacoloPREVENZIONE INCENDI
Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla prevenzione degli incendi, particolarmente delicati in presenza di grandi assembramenti di persone, il D.M. 19 agosto 1996 concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, recentemente modificato con decreto 18 dicembre 2012, esclude dal campo di applicazione della regola tecnica i <<luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico,..>>.A tali luoghi non si applica tutta la Regola tecnica di prevenzione incendi, ma unicamente il titolo IX (Luoghi e spazi all’aperto), con obbligo di produrre:• l’idoneità statica delle strutture allestite• la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati• l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.Per quanto riguarda i locali permanentemente deputati a pubblico spettacolo, il DPR 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento sulla disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio”, ai fini antincendio, distingue tra:1. i locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone (e fino a 200 persone) ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. rientrano nell’Attività 65.1.C: Categoria “B” attività a medio rischio; questi locali rimangono assoggettati a parere preventivo + sopralluogo a campione entro 60gg2. i locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. rientrano nell’Attività 65.2.C: Categoria “C” attività ad alto rischio; rimangono assoggettati a parere preventivo + sopralluogo entro 60ggCi si deve pertanto attenere alle nuove disposizioni in materia sancite con il DPR 1 agosto 2011, n. 151.L'IMPATTO ACUSTICOPer quanto riguarda l'impatto acustico determinato dall'esecuzione di un pubblico spettacolo, specie quando temporaneo, si ricorda che concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, luna park, manifestazioni sportive e quant’altro, con l’impiego di sorgenti sonore (amplificate e non) che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito sono assoggettati alle disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale PIEMONTE 27 giugno 2012, n. 24-4049 "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attivita' temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52."SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDEPer quanto riguarda l'effettuazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande in concomitanza con il pubblico spettacolo, si rinvia alla DGR 27-3145 del 19/12/2011 di approvazione delle "Linee guida per l'applicazione nell'ambito delle manifestazioni temporanee, della normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare" [vedi allegato].