Seguici su
Cerca

INTRATTENIMENTI E SPETTACOLI (FESTE, CINEMA ALL'APERTO, CARNEVALE, ETC.) - Informazioni e Modulistica

Per attività di trattenimento e spettacolo si intendono divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, per i quali il controllo della pubblica amministrazione è necessario a garanzia dell’incolumità pubblica, dell’ordine e della moralità. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- art. 17 Cositituzione
- art. 68-69-80  R.D. 773/1931 e Regolamento di Attuazione
- Circolare "Morcone" n. /110 del 28.07.2017 (disposizioni di safety e security)
- Circolare "Gabrielli"
- Circolare VVF (prevenzione incendi)
- Circolare Min. Int. n. 11001/1/110 (10)
--------------------------------------------------------------------------
Sono trattenimenti le attività che presuppongono la partecipazione attiva del pubblico, come ad esempio discoteche, locali notturni, luna park.
Sono spettacoli le attività a cui il pubblico partecipa passivamente, come nel caso di esibizioni di danza o teatro, sfilate di moda, competizioni sportive, circhi.

INTRATTENIMENTI E SPETTACOLI (FESTE, CINEMA ALL'APERTO, CARNEVALE, ETC.) - Informazioni e Modulistica
Descrizione

SPETTACOLI E/O INTRATTENIMENTI(art. 68 TULPS)

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) o ufficio analogo. Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

SPETTACOLI E/O INTRATTENIMENTI(art. 69 TULPS)

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata (SCIA) di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) o ufficio analogo.

COME EFFETTUARE LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI/COMUNICAZIONE


SUAP VILLARBASSE, accedendo al seguente link e compilando la relativa richiesta:
https://www.impresainungiorno.gov.it/comune?codCatastale=M002
-------------------------------------------------------------------------------------------------
SOGGETTI COINVOLTI

1] COMUNE DI VILLARBASSE
E' competenza dell'ente proprietario dei luoghi pubblici ricevere la richiesta di occupazione suolo pubblico e/o la richiesta di chiusura di strade o piazze per lo svolgimento della manifestazione. Gli uffici di Polizia Locale e Tecnico sono preposti alla valutazione delle richieste pervenute, ad adottare i provvedimenti amministrativi relativi (autorizzazioni, ordinanze, etc.) e, laddove necessario, rilasciare indicazioni prescrittive ai promotori della manifestione (integrative e non in contrasto con quelle eventualmente rilasciate dal Questore). 

Sede: Piazza del Municipio n. 1 - 10090 VILLARBASSE
PEC Invio modulistica: 
comune.villarbasse.to@legalmail.it
MAIL Invio modulistica: 
protocollo@comune.villarbasse.to.itSUAP Villarbasse:
https://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=M002

2] PROMOTORI
E' compito dei promotori informare la Questura e il Comune dell'organizzazione della manifestazione. E' competenza dei promotori quella di garantire una corretta organizzazione della manifestazione, la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, con l'impiego di operatori (steward) abilitati, addetti anticendio e addetti al primo soccorso.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESCRIZIONI NAZIONALI
E' richiesto ai promotori e responsabili della manifestazione l'obbligo di assicurare un adeguato servizio di SAFETY E SECURITY e di predisporre un piano relativo e di applicarlo adeguatamente a quanto stabilito nelo stesso. E' fatto obbligo di trasmettere una copia del piano al Comune e la tabella di rischio dell'evento al Comune e al servizio regionale piemontese del 118.

PRESCRIZIONI LOCALI
E' richiesto agli organizzatori delle manifestazioni di far pervenire, al Comune, le domande almeno 30 giorni prima dell'evento.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
MODULISTICA

Richiesta al Comune occupazione suolo/chiusure strade
clicca sul seguente link:https://www.comune.villarbasse.to.it/Menu?IDVoceMenu=275259
Per la modulistica obbligatoria, vedi in basso l'elenco e gli allegati
-------------------------------------------------------------------------------------------------

TEMPISTICHE TEMPISTICHE DEGLI EVENTI
Le attività di trattenimento e spettacolo possono essere svolte:
1. in forma permanente, in luoghi normalmente al chiuso, a ciò espressamente destinati, come i  locali di intrattenimento e svago, ad es, i teatri e i cinema, le discoteche, che offrono sistematicamente, oltre al pubblico spettacolo in se', anche la somministrazione di alimenti e bevande ai clienti;
2. in forma temporanea, quasi sempre in luoghi estemporaneamente utilizzati per pubblico spettacolo, come vie o piazze (si pensi, ad esempio, ai grandi concerti nelle piazze principali delle città).

GLI EVENTI IN LUOGO PUBBLICO
I trattenimenti o spettacoli da svolgere in luogo pubblico o esposto al pubblico, definiti anche "pubblici spettacoli", sono riconducibili all’art. 68 del R.D. 773/1931 (meglio noto come T.U.L.P.S.- Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza).

STRUTTURE E AGIBILITA'
Per la realizzazione di trattenimenti o spettacoli servono quasi sempre strutture ed attrezzature di vario genere; strutture ed attrezzature possono essere fisse, come nel caso dei teatri o dei cinema, oppure mobili, come nel caso di spettacoli in luoghi usati estemporaneamentecome (si pensi a tendoni, impianti elettrici e di amplificazione, pedane, palchi e così via.

Tutte le strutture ed attrezzature, fisse o mobili, devono essere correttamente predisposte e presidiate per garantire l'incolumità di chi esegue il pubblico spettacolo, ma anche di chi vi assiste o partecipa.


L’art. 80 T.U.L.P.S. dispone che:L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”. La norma, tuttora attuale, subordina l’effettuazione di trattenimenti e spettacoli al preventivo ottenimento della dichiarazione di agibilità dei locali/luoghi di pubblico spettacolo, cioè di quel documento che attesta le condizioni di solidità, sicurezza ed igiene di locali ed impianti.

Tale documento è rilasciato dal SUAP, previo parere su progetto emesso da un’apposita Commissione di Vigilanza pubblico spettacolo e, nei casi più complessi, anche previo sopralluogo della Commissione, da effettuarsi solo quando i locali/luoghi siano completamente approntati con impianti ed attrezzature.

L’agibilità si può riferire tanto a locali/luoghi stabilmente deputati a trattenimenti e spettacoli sia a locali/luoghi estemporaneamente utilizzati per pubblico spettacolo, come sedi di circoli privati oppure vie o piazze.

L’agibilità non è necessaria in caso di ripetitività di un pubblico spettacolo, che si svolga utilizzando le stesse strutture e attrezzature già oggetto di precedente dichiarazione di agibilità, rilasciata da non oltre due anni, come accade sovente nelle sagre, fiere e altre manifestazioni temporanee a cadenza annuale o periodica. In questi casi è sufficiente una certificazione di tecnico abilitato che le strutture, gli impianti, i presidi antincendio ed i materiali certificati a fini antincendio sono stati reinstallati conformemente al progetto approvato in precedenza e sono stati regolarmente montati e verificati.

COS'E' LA COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO?

E' una commissione tecnica che verifica che il pubblico possa assistere agli spettacoli e/o partecipare agli intrattenimenti in condizioni di sicurezza.
Essa svolge i seguenti compiti:
a) esprime il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o sui progetti di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie, sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico, prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
e) controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

CAPIENZA COMPLESSIVA DEI LOCALI/LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO

La capienza complessiva dei locali/luoghi di pubblico spettacolo condiziona la procedura di rilascio della dichiarazione di agibilità, da parte del SUAP.

SOTTO LE 200 PERSONE

Il Ministero dell'Interno, con risoluzione n.03605 del 27 settembre 2002, ha precisato che:
• per capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati;
• dal computo è escluso il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne;
• per gli allestimenti temporanei con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone la relazione tecnica può ritenersi valida per i due anni successivi.

Nel caso dei locali/luoghi di pubblico spettacolo con capienza inferiore o pari a 200 persone, il Ministero dell'Interno, con risoluzioni P407/4109sott.37 del 7 maggio 2002 e n.03605 del 27 settembre 2002, ha precisato che:
1. il rilascio della dichiarazione di agibilità è preceduto dall’espressione del parere su progetto da parte della Commissione di vigilanza;
2. le verifiche e gli accertamenti ad opera realizzata sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali, dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con il decreto ministeriale 19 agosto 1996 (G.U. 12 settembre 1996, n.214). Pertanto la Commissione non effettua alcun sopralluogo ad opera realizzata.

Ai sensi dell'art. 141, comma 2 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. (RD 635/1940) per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone anche il parere su progetto, oltre alle verifiche ed accertamenti ad opera realizzata,  è sostituibile da una relazione tecnica (asseverazione) di un professionista abilitato. La verifica di solidità, sicurezza ed igiene di locali ed impianti. viene così semplificata, perchè il rilascio della dichiarazione di agibilità non è sottoposto a domanda, ma a SCIA.

Se lo spettacolo si attua con specifiche attrezzature, ovvero l’area di sosta delle persone è delimitata da transenne o pareti poste a contenimento del pubblico, l’intervento della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è sempre obbligatorio, sia che si tratti di aree aperte con strutture per l’accoglimento del pubblico, sia che si tratti di aree chiuse.

SOPRA LE 200 PERSONE

Nel caso dei locali/luoghi di pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 persone, sia il parere su progetto che le verifiche e gli accertamenti ad opera realizzata restano demandati alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

PREVENZIONE INCENDI 

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla prevenzione degli incendi, particolarmente delicati in presenza di grandi assembramenti di persone, il D.M. 19 agosto 1996 concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, recentemente modificato con decreto 18 dicembre 2012, esclude dal campo di applicazione della regola tecnica i <<luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico,..>>.

A tali luoghi non si applica tutta la Regola tecnica di prevenzione incendi, ma unicamente il titolo IX (Luoghi e spazi all’aperto), con obbligo di produrre:
• l’idoneità statica delle strutture allestite
• la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati
• l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

Per quanto riguarda i locali permanentemente deputati a pubblico spettacolo, il DPR 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento sulla disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio”, ai fini antincendio, distingue tra:

1. i locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone (e fino a 200 persone) ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. rientrano nell’Attività 65.1.C: Categoria “B” attività a medio rischio; questi locali rimangono assoggettati a parere preventivo + sopralluogo a campione entro 60gg
2. i locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. rientrano nell’Attività 65.2.C: Categoria “C” attività ad alto rischio; rimangono assoggettati a parere preventivo + sopralluogo entro 60gg
Ci si deve pertanto attenere alle nuove disposizioni in materia sancite con il DPR 1 agosto 2011, n. 151.

L'IMPATTO ACUSTICO

Per quanto riguarda l'impatto acustico determinato dall'esecuzione di un pubblico spettacolo, specie quando temporaneo, si ricorda che concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, luna park, manifestazioni sportive e quant’altro, con l’impiego di sorgenti sonore (amplificate e non) che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito sono assoggettati alle disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale PIEMONTE 27 giugno 2012, n. 24-4049  "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attivita' temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52."

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Per quanto riguarda l'effettuazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande in concomitanza con il pubblico spettacolo, si rinvia alla DGR 27-3145 del 19/12/2011 di approvazione delle "Linee guida per l'applicazione nell'ambito delle manifestazioni temporanee, della normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare"  [vedi allegato].


COMUNICAZIONE ALLA SIAE DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ SPETTACOLISTICA E PAGAMENTO DIRITTI SIAE

Ai sensi dell’art. 74 quater, comma 4, dpr 633/72, i soggetti – purché soggetti ad IVA – che organizzano spettacoli in modo saltuario ed occasionale, debbono dare preventivamente comunicazione delle manifestazioni programmate all’ufficio SIAE competente per territorio.

Gli organizzatori devono pagare la SIAE. Nel caso di un matrimonio, sono gli sposi. Il pagamento deve avvenire online o negli uffici SIAE prima dell’evento. Il costo varia in base al numero dei partecipanti e alla musica (musicisti dal vivo rispetto ai deejay) A seguito dell’evento va consegnato il "borderò", un modulo che contiene i brani suonati.

l pagamento della SIAE spetta agli organizzatori dell'evento. Ad esempio, nel caso di un matrimonio, spetterà agli sposi includere il pagamento dei diritti SIAE tra le spese previste. Per tale motivo, se si organizza una festa che prevede della musica, occorre mettere in conto anche la SIAE, poiché a differenza di quanto si possa credere, non è la struttura in cui si svolge l'evento a doverla pagare, ma per l'appunto chi organizza la festa. La SIAE considera il matrimonio una festa privata.

Allo stesso modo, considera una festa privata anche altri festeggiamenti per diversi motivi quali battesimi, confessioni, comunioni, compleanni, anniversari ecc. Chi organizza una festa privata è chiamato per legge a pagare la SIAE. Sebbene i ristoranti e le strutture ricettizie possano avere un abbonamento per “musica d'ambiente”, da mettere come sottofondo al proprio locale, ciò non toglie che per gli eventi privati come i matrimoni, vada pagata la SIAE da parte di chi organizza l'evento (es. gli sposi). Il costo abbonamento annuale SIAE per i gestori di codesti locali varia a seconda della tipologia della struttura.

MODULISTICA

Modulo 1 - Avviso al Questore

Modulo 2 - Domanda di licenza per Spettacoli/Intrattenimento

Modulo 3 - Valutazione del rischio (safety & security) e Comunicazione al 118

Modulo 4 -  Piano di sicurezza e di gestione delle emergenze
(Da modificare e/o completare a secondo del tipo di manifestazione)

Modulo 5 - Modello MP1 da inviare ai Vigili del Fuoco - com.torino@cert.vigilifuoco.it
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ALLEGATI

Allegato 1 - Direttiva "Morcone" sicurezza e safety 11001/110  del 28/07/2017 Ministero Interno 

Allegato 2 - Direttiva 555 "Gabrielli"  del 07/06/2017 Capo della Polizia

Allegato 3 - Direttiva 11464 del 19/06/2017 VVF

Allegato 4 - DM 19/08/1996 VVF prevenzione incendi nei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo

Allegato 5 - Direttiva Min. Int.  n. 11001/1/110 (10)

Allegato 6 - Opuscolo riepilogativo organizzazione spettacoli/intrattenimenti

Allegato 7 - Acustica  - DGR N. 24-4090 del 27/06/12 - Autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee


Allegato 8 - Acustica - Vademecum per chiedere l'autorizzazione per eventi rumorosi

Allegato 9 - LINEE GUIDA PER L'APPICAZIONE NELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE "SICUREZZA ALIMENTARE"

Allegato 10 - SIAE - Regime riassuntivo sui versamenti imposte, diritti e IVA per spettacoli/intrat.

Allegato 11 - Istruzioni per la compilazione del Modello dei VVFF MP1 


Documenti e Allegati

Modello 1 - Avviso al Questore (74,41 KB - Pubblicato il 23/02/2023)La presente comunicazione è obbligatoria e deve essere inviata entro 3 giorni prima della manifestazione alla Questura di Torino e per conoscenza alla Stazione dei Carabinieri di Rivoli e al Commissariato della Polizia di Stato di Rivoli.
Pagina aggiornata il 29/02/2024 09:44

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri