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POLIZIA LOCALE - Richiesta Accesso Atti

Servizio Attivo
Il Comune garantisce a tutti i cittadini l’esercizio del diritto di accesso, cioè il diritto di esaminare ed avere copia dei documenti amministrativi dalla stessa creati o detenuti, allo scopo di favorire la partecipazione e di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa. Tutti i documenti amministrativi del Comune sono accessibili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e fatte salve le esigenze di riservatezza di altri soggetti citati nei documenti richiesti.


A chi è rivolto

cittadini

Descrizione

Il Comune garantisce a tutti i cittadini l’esercizio del diritto di accesso, cioè il diritto di esaminare ed avere copia dei documenti amministrativi dalla stessa creati o detenuti, allo scopo di favorire la partecipazione e di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa. Tutti i documenti amministrativi del Comune sono accessibili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e fatte salve le esigenze di riservatezza di altri soggetti citati nei documenti richiesti.

Come fare

Per la richiesta di copia dei documenti amministrativi di competenza dell'Ufficio di Polizia Municipale, dovrà essere utilizzato il modello qui di seguito allegato, ed effettuato il pagamento dei diritti di segreteria, di ricerca e di visura, come indicato nelle note informative del modello di richiesta accesso agli atti amministrativi.

COSTI DA SOSTENERE PER L'ACCESSO ATTI:

DIRITTI DI SEGRETERIA
- euro  0, per libera visione libera visione c/o l'ufficio di Polizia Municipale, che non comporta la riproduzione di copia cartacea;
- euro   0, per l'invio via mail/PEC di copia analogica - digitale;
- euro 10, per rapporti incidenti stradali con feriti;
- euro    5, per rapporti incidenti stradali senza feriti;
- euro 15, per rilascio copie atti per atti diversi dai precedenti;

MARCA DA BOLLO- euro 16, per il rilascio di copia autentica dell'atto/i;


N.B.:  L’istanza di accesso ai documenti amministrativi (articolo 25 della legge n. 241/1990) non è soggetta all’imposta di bollo quando è finalizzata all’esame degli atti e anche nel caso in cui venga richiesta copia semplice dell’atto. Il tributo è invece dovuto sia sulla richiesta scritta sia sulla copia, quando quest’ultima è rilasciata in forma autenticata (risoluzione n. 151/2001). Pertanto, sia la richiesta che il documento dichiarato conforme sono assoggettati all’imposta di bollo nella misura di 16 euro per foglio, che si intende composto da quattro facciate (articolo 5, Dpr 642/1972).


MODALITA' DI PAGAMENTO - PagoPA
Per il pagamento dei diritti sopra indicati, una volta inviata la richiesta con l'apposito modello qui di seguito allegato, l'Ufficio procederà ad emettere un Avviso di Pagamento - PagoPA (con generazione codice IUV) che sarà inviato alla mail indicata. L'utente dovrà inviare copia della ricevuta di pagamento. Successivamente alla ricezione della ricevuta, l'Ufficio procederà con l'invio a mezzo mail/PEC. 

ATTENZIONE: è obbligatorio comunicare la ricevuta del pagamento, altrimenti il procedimento amministrativo sarà sospeso fino alla ricezione della stessa o alla verifica del versamento sul sistema PagoPA (dai 2 ai 3 giorni indicativi a secondo delle Banche  o dei vari sistemi di pagamento).


IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE E/O INCIDENTE STRADALE:
In caso, ad esempio,  di incidente con feriti gravi (prognosi oltre i 40 gg ma non oltre i 60 gg) o gravissimi (con prognosi oltre i 60 gg) o in caso di incidente mortale, la parte interessata all'accesso dovrà chiedere, per avere copia del sinistro stradale della Polizia Locale di Villarbasse, il benestare all'accesso da parte del Tribunale penale competente terrritorialmente (Torino).  Anche in caso di incidenti con feriti, se presente la querela di parte, si dovrà seguire lo stesso procedimento per i casi prima descritti.

PER GLI INCIDENTI STRADALI fare riferimento dal comma 3 al comma 6 dell'art. 21 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada  (DPR 495/92)

3. Per ottenere le informazioni di cui all' articolo 11, comma 4, del codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente.
4. Il comando o ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge.
5. In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nullaosta rilasciato dall'autorità giudiziaria competente.
6. Se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione della autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima autorità dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela.




Chi ha diritto di accedere agli atti (art. 22 l.241/90)?

per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

Cosa serve

L'Istanza va presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Villarbasse  sito in P.zza Municipio n. 1,  nei consueti orari di apertura oppure tramite le seguenti mail: protocollo@comune.villarbasse.to.it o tramite mail PEC: comune.villarbasse@legalmail.it

Cosa si ottiene

POLIZIA LOCALE - Richiesta Accesso Atti

Tempi e scadenze

come da delibera

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

La disciplina del diritto di accesso agli atti amministrativi è attualmente regolata da molteplici norme, la principale delle quali è data dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 dello 07/08/1990, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18/08/1990 n. 192. Si ricorda no inoltre il D.Lgs-. 196/2003, il DPR 184/2006, il DM 757/1994, e la GDPR 679/16 sulla privacy.

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

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Argomenti:Pagina aggiornata il 15/02/2024


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