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Animali da affezione

Servizio Attivo
Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione presso i servizi veterinari della ASL. Sono vietate la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina.


A chi è rivolto

Chiunque intende a qualsiasi titolo detenere un cane

Descrizione

Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione presso i servizi veterinari della ASL. Sono vietate la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina.

Come fare

I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani provvedono entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell'ASL. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani introdotti stabilmente da altre regioni provvedono, entro quindici giorni dall'inizio della detenzione, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione del microchip. Per i cani introdotti stabilmente da altre regioni già identificati con microchip i proprietari ed i detentori sono tenuti, entro lo stesso termine, alla segnalazione dell'acquisizione del cane al servizio veterinario dell'ASL di residenza per la registrazione nella banca dati regionale. I cani privi di identificazione non possono essere condotti a mostre, gare ed esposizioni. 
In caso di tatuaggio illeggibile è cura del proprietario provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip. I proprietari di cani, anche per il tramite dell'eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al servizio veterinario della ASL di registrazione degli animali, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.

CANI SMARRITI O VAGANTI
Lo smarrimento
 di un cane è denunciato dal proprietario, anche per il tramite dell'eventuale detentore, entro tre giorni alla Polizia municipale del comune ove è detenuto l'animale. La presenza di cani vaganti o randagi è segnalata agli organi di Polizia municipale del comune competente per territorio, che provvede all'attivazione del servizio pubblico di cattura, per il successivo trasferimento nel canile sanitario.

Cosa serve

ANAGRAFE REGIONALE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE
L’anagrafe degli animali d’affezione è il sistema informativo in cui sono registrati cani, gatti e furetti, presenti sul territorio della Regione Piemonte. L’anagrafe si fonda sull’identificazione degli animali d’affezione tramite microchip, che viene applicato da un Medico Veterinario per via sottocutanea. L’identificazione dei cani con il microchip è obbligatoria per i cuccioli entro i sessanta giorni dalla nascita e comunque prima della loro cessione. L’identificazione dei gatti è invece su base volontaria, ad esclusione dei gatti per cui viene richiesto il passaporto U.E. e dei gatti delle colonie che vengono sterilizzati. L’identificazione dei furetti è su base volontaria ma è obbligatoria ai fini del rilascio del passaporto U.E. per animali d’affezione. L’identificazione e l’iscrizione nell’anagrafe possono essere effettuati da:

  • Medici veterinari delle Aziende Sanitarie Locali;
  • Medici veterinari liberi professionisti accreditati.
La registrazione informatizzata dei cani è stata avviata nel 2004, quella di gatti e furetti nel 2015. La consultazione della banca dati collegata all’anagrafe è libera. Digitando il codice a 15 cifre del microchip o, per i cani nati prima del 2004, il codice del tatuaggio, si viene indirizzati agli sportelli dei Servizi Veterinari delle ASL a cui fare riferimento per rintracciare il proprietario. È possibile effettuare la lettura del codice del microchip presso i Servizi Veterinari della ASL , presso le Polizie locali e presso gli ambulatori veterinari privati muniti dell’apposito lettore. Consulta la banca dati regionale dell’anagrafe degli animali d’affezione.

Cosa si ottiene

Le informazioni, gli obblighi e le sazioni per chi detiene un animale da affezione

Tempi e scadenze

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Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

Sanzione normativa regionale: L.R. n. 18 del 19 luglio 2004   "Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata"


L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 3, 3 bis e 5, all'articolo 9, comma 1 ed all'articolo 11, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 38,00 a euro 232,00.  Chiunque acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all'anagrafe canina e non correttamente identificati secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 2 è punito con la sanzione amministrativa da euro 77,00 a euro 464,00.  La rilevazione di violazioni agli obblighi di registrazione ed identificazione è seguita da registrazione della posizione anagrafica ed identificativa con addebiti al detentore delle relative spese, secondo il tariffario regionale.


Riferimenti Normativi Locali

Sanzione normativa comunale: Ordinanza N. 21/2014
La violazione alle norme dell'ordinanza sindacale comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta per l'importo di Euro 100,00 da effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione.

Condizioni di servizio

Normativa Locale
E' obbligatorio utilizzare il guinzaglio e ove sia necessario anche apposita museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturdo per le persone. E' vietato l'accesso ai cani nelle aree destinate ai giochi per bambini . E' obbligatorio provvedere immediatamente alla rimozione delle deiazioni ed allo pulizia del suolo; ogni proprietario deve essere in possesso di un sacchetto e di apposita paletta o altro idoneo strumento per una igenica rimozione delle deiezioni solide, ed esibirli in caso di controllo degli organi di vigilanza

Documenti allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 29/03/2024


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