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Comunicazione di Ospitalità a favore di Cittadino Straniero (Art. 7 D. L.Vo 286/98)

Servizio Attivo
Comunicazione di ospitalità a favore di un cittadino straniero


A chi è rivolto

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Descrizione

Comunicazione di ospitalità a favore di un cittadino straniero

Come fare

Ai sensi dell’art. 7 del TUI (Testo Unico Immigrazione – D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni), chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza

CHI E' AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA?

Ai sensi dell'art. 1 c. 2 del TULPS (RD 773/31) l'autorità di pubblica sicurezza (P.S.) è provinciale e locale. Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal sindaco.
Nell Comune di Villarbasse (non essendo presenti stazioni della Polizia di Stato e/o dei Carabinieri) il Sindaco assume la qualifica di Ufficiale di Pubblica Sicurezza, mentre gli operatori della Polizia Locale, con atto della Prefettura di Torino, hanno la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza.

COSA PREVEDE LA COMUNICAZIONE

La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini. La comunicazione scritta deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.

SE OSPITO COME STRUTTURA RICETTIVA?

Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio Alloggiati, messo a disposizione della Polizia Di Stato al seguente link:
"Alloggiati Web"

Cosa serve

Comunicare l'ospitalità di un cittadino straniero.

Cosa si ottiene

Comunicazione di Ospitalità a favore di Cittadino Straniero (Art. 7 D. L.Vo 286/98)

Tempi e scadenze

Entro 48 ore.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 02/04/2024


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