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DIVIETI DI ABBRUCIAMENTO DEI RESIDUI VEGETALI - INFORMAZIONI E SANZIONI

DEFINIZIONE DI ABBRUCIAMENTO 

Abbruciamento
: la combustione di residui vegetali con fuoco condotto in modo andante.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nazionale: D.Lgs 152/2006 Testo Unico dell'Ambiente TUA art. 182
                     Legge Quadro 353/2000 Incendi Boschivi

Regionale: L.R. 15/2018
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INFORMAZIONI DI DETTAGLIO - CHIARIMENTI

Art. 185 c.1 D.Lgs 152/2006: paglia, sfalci potature verde pubblico, residui vegetali da agricoltura e selvicoltura "non sono rifiuti"

Art. 182 c. 6 bis  D.Lgs 152/2006: l'abbruciamento dei residui vegetali in piccoli cumuli (3msteri/ha/giorno) è pratica agricola e non gestione di rifiuti.
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PERIODI VIETATI DI ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI

Dal 1° Novembre al 31 marzo dell'anno successivo, su tutto il territorio regionale

Attenzione:
- è vietata l'accensione di fuochi  o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, arbustivi e pascolivi fino ad una distanza inferiore a 50 m da essi;
- i fuochi non possono essere lasciati incostuditi fino al totale esaurimento della combustione
- nei periodi in cui viene dichiarato lo STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA' è vietata qualsiasi attività di abbruciamento entro una distanza di 100 m dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi.

Ai sensi dell'art. Art. 182 c. 6 bis  D.Lgs 152/2006, i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facolta' di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono  condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attivita'  possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumita' e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).
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SANZIONI

- Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 della L.R. 15/2018 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.

- Per le trasgressioni ai divieti di cui nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie: esercenti attivita' turistiche.
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Vedi negli allegati qui di seguito:

- Schema testo abbruciamenti e fuochi
- Presentazione riepilogativa Regione Piemonte

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